Mi rivolgo al Sindaco di Cosenza perché non è più tempo di superficialità.
La relazione della Corte dei Conti è impietosa e lascia presagire l'ipotesi del dissesto finanziario.
Una stroncatura che appare senza appello riassumibile in quattro punti:
- 1.Incapacità di far fronte agli impegni assunti che generano continue richieste alla Tesoreria comunale di liquidità per ripianare debiti di situazioni pregresse senza procedere alla loro restituzione.
- 2.Misure di risanamento proposte poco credibili in quanto i risultati ottenibili non realizzerebbero gli obiettivi sperati alla luce della concreta incapacità dell’Amministrazione comunale di raggiungerli.
- 3.Impegni presi in assenza di copertura finanziaria ed addirittura utilizzo di fondi a specificanon restituiti.
- 4.Artifizi contabili che palesemente non sono idonei a risolvere situazioni attuali e pregresse e che anzi potrebbero condurre al “dissesto” dell’Ente.
Non è poco, anzi.
L'enorme mole di debiti contratta nel tempo dalle varie amministrazioni (l'ultima tranche di 25 milioni riguarda un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto per i soli debiti del 2013 dalla giunta Occhiuto Determina Dirigenziale n° 2436/2014) e l'aumento vertiginoso delle imposte e tasse comunali verso cittadini e imprenditori, commercianti e contribuenti, fanno capire come sia ormai impossibile raggiungere un equilibrio di bilancio.
Se la Corte dei Conti, per la quale il processo di declino è inarrestabile, procederà alla dichiarazione di dissesto correremo il rischio che il commissario agisca con tagli lineari che andrebbero a colpire lo stato sociale.
Occorre, quindi, correre fin da subito ai ripari mettendo in salvo quel poco che resta della barca che affonda.
Il sindaco di Cosenza ha nominato al suo insediamento dirigenti esterni e collaboratori di staff.
Il costo per questo personale costa all’Ente diverse centinaia di migliaia d’euro all’anno. Al contrario di ciò che accade alla provincia di Cosenza, dove Occhiuto ha interpretato la legge in un modo, al comune di Cosenza alcune funzioni di staff rivestono funzioni dirigenziali.
Ciononostante, non mi interessa parlare della legge e della sua applicazione. Non mi interessa rivangare la delibera n. 186 del 30.12.2011 circa l’attribuzione di ruolo dirigenziale al personale di staff, nè del conferimento di incarichi dirigenziali senza manifestazione di interesse alla luce del D.Lgs 165/2011 come modificato dal Dlgs 150/2009, né, tantomeno, dissertare se l’art. 6 del Dlgs 90/2014 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)* debba essere interpretato o semplicemente attuato.
A me preme chiedere che si inizi davvero a tagliare le spese superflue.
Il Comune ha le professionalità giuste al suo interno in grado di portare avanti la macchina comunale.
Un'assunzione seria di responsabilità non può prescindere da scelte che possono essere dolorose sul piano dei rapporti personali, ma oggi improcrastinabili.
Per rendere credibile l’impegno dell’amministrazione a tirarsi fuori dalle sabbie mobili del dissesto le figure di staff e i dirigenti devono essere individuati obbligatoriamente tra il personale dipendente.
Con l'abbattimento di questi costi già si individuerebbero le risorse utili per pagare parte dei mutui dolorosamente contratti.
Invertiamo la tendenza che a tirare la cinghia siano sempre e solo i cittadini. Cambiamo rotta. E questa volta sindaco faccia la cosa giusta. Tagli le spese inutili e voluttuarie e si concentri sulle cose indispensabili. Gliene saremo tutti grati. Io per primo.
Grazie.
* DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
(G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
Art. 6 * (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia".
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.